Collegio Sindacale
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti (un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante del Ministero della Salute e un rappresentante della Regione Lombardia). Il Collegio è nominato con Deliberazione del Direttore Generale sulla base delle designazioni operate dagli Enti rappresentati e dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Collegio è Organo di controllo contabile della Fondazione ed esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa ed economica dell'Istituto, compie verifiche di cassa, redige relazioni sul Bilancio di previsione, sulle variazioni di Bilancio e sul Bilancio d'esercizio e sui risultati della gestione. Esprime altresì pareri su singoli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, ove richiesto dalle superiori autorità vigilanti.
Componenti Collegio Sindacale
Maurizio Pellizzer (Presidente)
Katiuscia Garifo
Ivano Ottolini
Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione ed esercita, ai sensi dell’art. 12, comma 14 della L.R. 33/2009, funzioni di vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, verifica la regolarità amministrativa e contabile, esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio d’esercizio.
In particolare, compie verifiche di cassa, redige relazioni sul Bilancio di previsione, sulle variazioni di Bilancio, sul Bilancio d’esercizio e sui risultati della gestione, esprime altresì pareri su singoli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, ove richiesto dalle superiori autorità vigilanti. L’art. 3-ter, comma 3 del D.lgs. 502/1992 stabilisce che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministero della Salute.
I Componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, 16 ovvero tra i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori contabili o di componenti di collegi sindacali. Il Collegio viene nominato con Deliberazione del Direttore Generale sulla base delle designazioni operate dagli Enti rappresentati. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Sindaci nel corso della prima seduta.
Al Presidente ed ai suoi componenti compete una indennità stabilita ai sensi di legge, in analogia a quanto previsto per le aziende Sanitarie della Regione. I componenti del Collegio possono partecipare collegialmente o individualmente alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto. I componenti del Collegio, sulla base dei programmi concordati collegialmente, possono procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
Responsabile della pubblicazione: Redazione Web
Ultimo aggiornamento: 17/11/2025


