Collegio Tecnico

Il Collegio tecnico, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D.Lgs.502/1992, del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali 2016 – 2018 e del CCNL dell’Area Sanità 2016 – 2018 è l’organismo che procede alla verifica ed alla valutazione (in seconda istanza):

AREA SANITA’

a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale valutazione è finalizzata al progressivo ampliamento degli ambiti dell’incarico di base;

b) dei dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell’attribuzione di una diversa tipologia d’incarico e del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività;

c) di tutti i dirigenti ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività prevista per dirigenti che hanno superato il quindicesimo anno di esperienza professionale, immediatamente dopo tale superamento.

AREA DELLE FUNZIONI LOCALI

di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti.

 

La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:

  1. della collaborazione interna e livello di partecipazione multi – professionale nell’organizzazione dipartimentale;
  2. dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all’incarico affidato;
  3. dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi (solo per l’area sanità);
  4. dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità dei processi/attività, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi (solo per l’area delle Funzioni Locali);
  5. dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
  6. della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
  7. della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
  8. della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali (solo per l’area sanità);
  9. delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, e nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale (solo per l’area sanità);
  10. del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali (solo per l’area sanità);
  11. del rispetto del codice di comportamento di cui all’art. 54 D.Lgs. n.165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
  12. delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall’Organismo indipendente di valutazione;
  13. delle eventuali indicazioni regionali.

Responsabile della pubblicazione: Redazione Web

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023